Legge: sulla raccolta dei minerali
Alla ricerca "raccolta dei minerali in vda" il motore di ricerca Google risponde:
"È consentita la piccola raccolta di minerali che si trovano in frammenti sciolti superficiali, su tutto il territorio regionale, ad eccezione sempre delle aree vietate. Per i trasgressori sono stabilite misure sanzionatorie."
vediamo in breve cosa dicono le leggi regionali che disciplinano la raccolta dei minerali. Il riferimento per la regione vda è la legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 . "Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione"
Le prescrizioni generali raccolgono i punti principali della legge.
Sintesi degli articoli più importanti:
chi :La legge (art 3) istituisce un registro regionali dei raccoglitori di fossili e minerali...si rivolge a ricercatori ed appassionati senza fini di lucro (art.10) che vanno oltre la raccolta di sassi superficiali ed utilizzano strumenti per spaccare la roccia ed estrarne le parti interessanti.
dove: La regione può individuare (art2) zone di interesse particolare , parchi ed aree protette, all'interno delle quali è vietata la raccolta... la legge non ammette ignoranza dovete informarvi prima di spaccare...
Cosa: (art4) : "Per la ricerca e la raccolta dei campioni
di fossili o di minerali da collezione possono essere impiegate
esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in
martelli e in mazze del peso massimo di tre chilogrammi, scalpelli
di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili
di lunghezza non superiore ad un metro e sessanta centimetri.... demolitori a batteria ed esplosivi sono vietatissimi..
Quanto:(art 5)sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore tolleranza di due chilogrammi.
Come: (art6,9) Il Comune, con il supporto tecnico della struttura competente, provvede al rilascio dell'autorizzazione in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, dettando prescrizioni tecniche di estrazione e di recupero ambientale del sito che garantiscano l'equilibrio idrogeologico dell'area, dello stato umifero, dell'integrità dell'eventuale parte restante del giacimento, al fine di evitare pregiudizi alla flora e alla fauna.
(Art 10) I fossili ed i minerali da collezione raccolti nel territorio regionale non possono essere oggetto di commercio, salvo particolare autorizzazione, a fini didattici, scientifici o culturali, a favore di enti pubblici o associazioni rilasciata dalla Giunta regionale per l'acquisizione di pezzi unici o di intere collezioni.
per finire...
In generale è possibile raccogliere "frammenti rocciosi sciolti superficiali" , cioè raccogliere qualche pietra interessante e portarsela a casa a meno che non si tratti di una area protetta.
Chi vuole andare con "punta e mazzetta" a spaccar pietre in giro per le montagne deve iscriversi al registro regionale e chiedere in comune il permesso documentando il tipo di attività ,rischi , impatto ambientale ed operazioni di ripristino ... senza scopo di lucro.
La legge non chiarisce qual è il limite tra la "raccolta" e la "coltivazione" di un piccolo sito minerario...
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